La gestione delle assenze, dei permessi e dei congedi rappresenta un aspetto fondamentale della vita professionale di ogni docente, sia di ruolo che precario. Conoscere la normativa che regola questi istituti è essenziale per poter esercitare i propri diritti e, al contempo, adempiere ai propri doveri, garantendo la continuità didattica e il buon funzionamento dell’istituzione scolastica. Questo complesso di norme, definito principalmente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola, bilancia le esigenze personali e familiari del lavoratore con quelle del servizio pubblico. La guida offre una panoramica chiara e dettagliata delle diverse tipologie di assenza, distinguendo tra personale a tempo indeterminato e determinato, e analizzando le procedure corrette per la richiesta e la fruizione.
Orientarsi tra le varie disposizioni può sembrare complesso. Dalle assenze per malattia ai permessi per motivi personali, dal congedo parentale a quello per la formazione, ogni casistica è soggetta a regole specifiche. È importante sapere, ad esempio, che per il personale di ruolo esistono differenze sostanziali rispetto ai supplenti, soprattutto in termini di retribuzione e di conservazione del posto. Comprendere queste differenze è il primo passo per una gestione serena e consapevole del proprio rapporto di lavoro, in un’ottica che tiene insieme la tradizione di tutele del lavoro pubblico italiano e le innovazioni normative più recenti.
Iscriviti al nostro canale WhatsApp!
Ricevi aggiornamenti in tempo reale su Guide, Report e Offerte
Clicca qui per iscrivertiIscriviti al nostro canale Telegram!
Ricevi aggiornamenti in tempo reale su Guide, Report e Offerte
Clicca qui per iscrivertiConoscere nel dettaglio la normativa su assenze, permessi e congedi è il primo passo per tutelare la tua professione. Per far crescere la tua carriera e aumentare il punteggio in graduatoria, il passo successivo è la formazione: scopri i corsi e i master per il personale scolastico.

Assenze per malattia: differenze tra docenti di ruolo e precari
La gestione dell’assenza per malattia è uno dei punti più importanti e differenziati tra docenti di ruolo e a tempo determinato. Per il personale con contratto a tempo indeterminato, la normativa prevede il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi in un triennio. La retribuzione è intera per i primi 9 mesi, per poi ridursi al 90% per i successivi 3 mesi e al 50% per gli ultimi 6 mesi. Superato questo periodo, è possibile richiedere un’ulteriore aspettativa non retribuita di 18 mesi per motivi di salute. È fondamentale il calcolo del cosiddetto “periodo di comporto”, che si effettua a ritroso degli ultimi tre anni a partire dall’ultimo giorno di malattia.
Per i docenti con contratto a tempo determinato, le condizioni cambiano in base alla tipologia di supplenza. Chi ha un contratto annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto a un massimo di 9 mesi di assenza in un triennio, con retribuzione piena solo per il primo mese e al 50% per il secondo e terzo mese. I mesi successivi non sono retribuiti. Per i supplenti con contratti brevi, invece, il limite è di 30 giorni per anno scolastico, retribuiti al 50%, e validi solo per la durata del contratto stesso.
Permessi retribuiti e non retribuiti: una panoramica
I docenti, sia di ruolo che precari, possono usufruire di diverse tipologie di permessi per far fronte a esigenze personali, familiari o di formazione. I docenti di ruolo hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito all’anno per motivi personali o familiari, che devono essere documentati anche tramite autocertificazione. A questi si possono aggiungere sei giorni di ferie, fruibili con le stesse modalità durante l’attività didattica. Per il personale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno o 31 agosto, i tre giorni per motivi personali sono retribuiti, mentre per i supplenti brevi sono concessi fino a sei giorni, ma non retribuiti.
Altre importanti tipologie di permesso includono:
- Lutto: tre giorni di permesso retribuito per evento, spettanti sia al personale di ruolo che a quello a tempo determinato, per la perdita del coniuge, parenti entro il secondo grado, affini di primo grado e conviventi.
- Concorsi ed esami: otto giorni all’anno, che includono anche il tempo per il viaggio. Questi permessi sono retribuiti per il personale di ruolo, ma non per i precari.
- Permessi brevi: per esigenze personali e a domanda, possono essere concessi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, fino a un massimo di due ore per i docenti. Queste ore devono essere recuperate entro i due mesi successivi.
Congedi per maternità, paternità e parentali
La tutela della genitorialità è un pilastro del sistema normativo italiano e si applica a tutto il personale della scuola, con diritti specifici per madri e padri. Il congedo di maternità è obbligatorio e ha una durata complessiva di 5 mesi, interamente retribuiti, fruibili solitamente due mesi prima e tre mesi dopo il parto. Il congedo di paternità, anch’esso obbligatorio, ha una durata di 10 giorni lavorativi, da utilizzare nei primi 5 mesi di vita del bambino.
Il congedo parentale, invece, è facoltativo e spetta a entrambi i genitori entro i primi 12 anni di vita del figlio, per un periodo complessivo (tra madre e padre) non superiore a 10 o 11 mesi. Questo diritto è garantito sia al personale di ruolo che a quello con contratto a tempo determinato, inclusi i supplenti brevi. È importante sottolineare che madre e padre possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente. La retribuzione durante questo periodo varia in base all’età del bambino e alla durata del congedo stesso, con periodi indennizzati al 30% e altri non retribuiti.
Permessi per diritto allo studio e formazione
L’aggiornamento professionale è un diritto e un dovere per ogni docente. La normativa prevede specifici permessi per favorire la formazione continua. I più noti sono i permessi per il diritto allo studio, pari a 150 ore annuali individuali, che possono essere richieste per la frequenza di corsi universitari, post-universitari, di specializzazione o abilitazione. Possono beneficiarne sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. Il numero di permessi concedibili è limitato al 3% dell’organico provinciale.
Oltre alle 150 ore, i docenti (inclusi i precari) hanno diritto a cinque giorni di permesso retribuito per anno scolastico per partecipare a iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione. Questo diritto, finalizzato a garantire l’aggiornamento delle competenze, non può essere negato dal dirigente scolastico se la richiesta è presentata correttamente. La partecipazione a queste attività è fondamentale per la crescita professionale e per l’innovazione della didattica, come previsto anche da strumenti di pianificazione come il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).
Aspettativa e anno sabbatico: opportunità e regole
L’aspettativa è un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, durante il quale il docente non presta servizio e, generalmente, non percepisce retribuzione. Esistono diverse tipologie di aspettativa, tra cui quella per motivi di famiglia, di studio o di lavoro. Una forma particolare è il cosiddetto anno sabbatico, un’aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico, che può essere richiesta ogni dieci anni. Questa opportunità è riservata ai docenti e dirigenti di ruolo che abbiano superato il periodo di prova. La richiesta non necessita di motivazione e durante questo periodo è possibile provvedere a proprie spese alla copertura degli oneri previdenziali.
L’anno sabbatico, definito normativamente come “anno di riflessione importante per la formazione”, non può essere frazionato: la fruizione anche di un solo giorno esaurisce la possibilità per l’intero decennio. È importante notare che durante questo periodo non si possono svolgere altre attività lavorative, se non quelle già compatibili con lo status di docente pubblico. L’aspettativa può essere cumulata con altri tipi di permesso o congedo, offrendo una flessibilità importante per la pianificazione personale e professionale, come ad esempio per chi intende affrontare l’ anno di prova e formazione in un momento successivo.
Casi particolari: Legge 104/92 e altre tutele
La normativa italiana prevede tutele specifiche per i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave, secondo quanto stabilito dalla Legge 104/92. I docenti, sia a tempo indeterminato che determinato, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare con handicap in situazione di gravità. Questi permessi sono frazionabili anche in ore e rappresentano un diritto fondamentale per conciliare lavoro e cura.
Oltre ai permessi mensili, la legge prevede un congedo straordinario retribuito della durata massima di due anni nell’intera vita lavorativa. Questo congedo può essere richiesto per assistere figli, coniuge o altri parenti con disabilità grave. Per i docenti con contratto a tempo determinato, la fruizione di questo congedo è possibile nei limiti della durata del rapporto di lavoro e dà diritto alla conservazione del posto, ma non è valido ai fini del punteggio. Un altro caso di tutela riguarda le lavoratrici vittime di violenza di genere, che hanno diritto a un congedo retribuito di massimo 90 giorni in un triennio, per percorsi di protezione certificati. Per una corretta gestione di questi aspetti, è spesso utile consultare la guida alla busta paga per comprendere le implicazioni economiche.
Conclusioni

La disciplina di assenze, permessi e congedi nel mondo della scuola è un sistema articolato che riflette la complessità del rapporto di lavoro pubblico. Conoscere le norme del CCNL e le leggi specifiche è un presupposto indispensabile per ogni docente, di ruolo o precario, per navigare con sicurezza tra diritti e doveri. Dall’assenza per malattia ai permessi per la formazione, passando per le tutele legate alla genitorialità e all’assistenza di familiari, ogni istituto ha precise regole di fruizione, retribuzione e validità giuridica. Una gestione informata e consapevole di questi strumenti non solo garantisce il rispetto dei propri diritti, ma contribuisce anche a un clima di professionalità e correttezza all’interno della comunità scolastica, favorendo un equilibrio sostenibile tra vita privata e impegno professionale.
Conoscere nel dettaglio la normativa su assenze, permessi e congedi è il primo passo per tutelare la tua professione. Per far crescere la tua carriera e aumentare il punteggio in graduatoria, il passo successivo è la formazione: scopri i corsi e i master per il personale scolastico.
Domande frequenti

Il numero di giorni di malattia e la relativa retribuzione dipendono dal tipo di contratto. Per i docenti di ruolo, le assenze si calcolano su base triennale e danno diritto a 9 mesi retribuiti al 100%, 3 mesi al 90% e altri 6 mesi al 50%. Per i docenti con supplenza annuale (31/08 o 30/06), è prevista la conservazione del posto per 9 mesi nel triennio, con retribuzione al 100% per il primo mese, al 50% per il secondo e terzo mese, e senza retribuzione per i periodi successivi. I docenti con supplenze brevi hanno diritto a un massimo di 30 giorni per anno scolastico, retribuiti al 50%.
I docenti, sia di ruolo che con contratto al 30/06 o 31/08, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno per motivi personali o familiari, che devono essere documentati anche tramite autocertificazione. Il dirigente scolastico non può entrare nel merito delle motivazioni. I docenti di ruolo possono inoltre utilizzare, per le stesse finalità, 6 giorni di ferie durante il periodo delle lezioni. Per i docenti con supplenze brevi, invece, sono previsti fino a 6 giorni di permesso non retribuito.
Il congedo parentale spetta a tutto il personale scolastico, sia a tempo indeterminato che determinato. La normativa prevede un primo mese di congedo retribuito al 100% fino ai 12 anni di vita del bambino. Grazie alle recenti novità, è stato introdotto un secondo mese retribuito all’80% per il 2024 (che passerà al 60% dal 2025), a condizione che sia fruito entro i 6 anni del figlio. I restanti periodi di congedo sono generalmente retribuiti al 30% fino ai 12 anni del bambino, per un totale di 9 mesi cumulativi tra i due genitori.
La comunicazione dell’assenza per malattia deve essere sempre tempestiva. Per quanto riguarda la certificazione, la normativa generale prevede che per assenze fino a 10 giorni sia sufficiente un certificato medico. Tuttavia, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, anche per un solo giorno, è richiesto un certificato medico per giustificare l’assenza. È fondamentale verificare le disposizioni specifiche del proprio istituto, poiché le procedure possono variare.
In generale, i periodi di assenza per malattia coperti da contratto e da retribuzione (anche se ridotta) sono validi ai fini del punteggio di servizio nelle graduatorie GPS. Ad esempio, un docente con contratto annuale che si assenta per malattia vedrà comunque riconosciuto tutto il periodo coperto dal contratto ai fini del punteggio. I periodi di assenza non retribuiti, invece, interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio e potrebbero non essere conteggiati.