In Breve (TL;DR)
Giulia Bongiorno presenta una nuova proposta di legge sullo stupro che introduce il concetto di consenso riconoscibile per superare lo stallo politico.
Il testo punta a definire parametri oggettivi per il consenso sessuale, distinguendo tra violenza con costrizione fisica e casi di mancata adesione esplicita.
L’obiettivo della riforma è bilanciare la tutela delle vittime con la certezza del diritto, cercando un accordo trasversale in vista del voto di febbraio.
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Dopo settimane di stallo politico e accesi dibattiti, la riforma del reato di violenza sessuale potrebbe aver trovato un nuovo punto di caduta. Nella giornata di oggi, 7 gennaio 2026, la presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha annunciato l’intenzione di presentare un nuovo testo che introduce il concetto di “consenso riconoscibile”. Una mossa che mira a superare l’impasse creatosi a Palazzo Madama dopo lo stop imposto dalla Lega al provvedimento già approvato all’unanimità dalla Camera lo scorso novembre.
La senatrice leghista ha illustrato la sua proposta al termine dei lavori della Commissione, spiegando che l’obiettivo è mantenere la centralità del consenso — come richiesto dalla Convenzione di Istanbul — ma ancorandolo a parametri oggettivi per evitare incertezze interpretative nelle aule di tribunale. Il nuovo testo, che dovrebbe approdare in Aula il prossimo 10 febbraio, rappresenta un tentativo di mediazione tra la necessità di tutelare le vittime e quella di garantire la certezza del diritto, anche se resta da vedere come reagiranno le opposizioni che avevano sostenuto la versione precedente.

Cos’è il “consenso riconoscibile”
Il cuore della proposta di Giulia Bongiorno risiede nella ridefinizione dell’elemento soggettivo del reato. Se il testo approvato a Montecitorio parlava genericamente di “consenso libero e attuale”, la nuova formulazione intende specificare che tale consenso deve essere esteriorizzato o comunque desumibile in modo inequivocabile. Secondo Bongiorno, infatti, è necessario “evitare possibili strumentalizzazioni” e impedire che il consenso diventi un concetto astratto, “non ancorato a nulla”.
“Credo sia necessario trovare un punto di equilibrio. Non si vuole assolutamente tornare indietro rispetto al consenso, ma questo deve essere riconoscibile”, ha dichiarato la senatrice ai cronisti presenti in Senato. In termini pratici, la proposta prevede che il reato di stupro si configuri quando manca un consenso che sia riconoscibile in base al contesto. Questo approccio mira a tutelare l’imputato da accuse basate su interpretazioni soggettive, spostando l’attenzione su elementi fattuali che dimostrino la volontà o meno di partecipare all’atto sessuale.
Pene differenziate e casi di minore gravità

Oltre alla questione del consenso, la proposta Bongiorno introduce altre modifiche sostanziali rispetto al testo licenziato dalla Camera. Una delle novità più rilevanti riguarda la diversificazione delle fattispecie di reato. L’intenzione è quella di distinguere, anche a livello sanzionatorio, tra la violenza sessuale perpetrata con costrizione fisica, minacce o abuso di autorità e quella che si configura “solo” per mancanza di consenso.
Secondo la relatrice, questa gradazione delle pene permetterebbe una risposta punitiva più equa e proporzionata alla gravità concreta del fatto. Inoltre, Bongiorno ha annunciato di voler “riempire di contenuto” l’attenuante per i casi di minore gravità, una norma già esistente ma spesso oggetto di critiche per la sua applicazione discrezionale. L’obiettivo è tipizzare meglio quali condotte possano rientrare in questa categoria, offrendo linee guida più chiare ai magistrati.
Lo scontro politico e i prossimi passi

La vicenda del Ddl stupro è diventata un caso politico spinoso. Il testo originario, frutto di un raro accordo bipartisan tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein, era stato approvato alla Camera il 25 novembre 2025, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tuttavia, l’iter si è bloccato al Senato proprio per volontà della Lega, che aveva sollevato dubbi sulla formulazione del consenso, temendo derive giustizialiste o inversioni dell’onere della prova.
Le opposizioni, in particolare il Partito Democratico, hanno difeso il testo della Camera, curato dalle deputate Michela Di Biase (PD) e Carolina Varchi (FdI). Tuttavia, di fronte alla nuova apertura di Bongiorno, si registra una cauta disponibilità al dialogo. Fonti dem fanno sapere che, pur preferendo il testo originale, non c’è una chiusura a priori, a patto che non venga snaturato il “cuore del provvedimento”. La sfida sarà ora trovare una sintesi entro la scadenza del 10 febbraio, data fissata per l’arrivo del provvedimento nell’Aula di Palazzo Madama.
Conclusioni

La proposta del “consenso riconoscibile” avanzata da Giulia Bongiorno riapre i giochi su una delle riforme più attese e delicate della legislatura. Se da un lato la modifica cerca di rispondere ai timori di una parte della maggioranza riguardo alla certezza del diritto, dall’altro dovrà dimostrare di non indebolire la tutela delle vittime, principio cardine della Convenzione di Istanbul. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questo nuovo testo riuscirà a ricucire lo strappo politico e a dotare finalmente l’Italia di una legge moderna contro la violenza sessuale, o se il dibattito si arenerà nuovamente tra tecnicismi giuridici e veti incrociati.
Domande frequenti

Il consenso riconoscibile indica che la volontà di partecipare al rapporto sessuale deve essere manifestata esternamente o risultare deducibile in modo inequivocabile dal contesto. Questa definizione mira a evitare incertezze interpretative durante i processi, garantendo che il consenso non resti un concetto astratto e tutelando la persona accusata da giudizi basati su percezioni soggettive.
La differenza principale riguarda la definizione del consenso: il testo della Camera parlava di consenso libero e attuale, mentre la nuova proposta richiede parametri oggettivi di riconoscibilità. Inoltre, il testo Bongiorno introduce pene differenziate tra la violenza con costrizione fisica e quella basata sulla sola mancanza di consenso, oltre a tipizzare meglio i casi di minore gravità.
Lo scopo delle modifiche è superare lo stallo politico al Senato e garantire maggiore certezza del diritto. La proposta intende ancorare il reato a elementi fattuali per evitare strumentalizzazioni, cercando un punto di equilibrio tra la necessaria protezione delle vittime e le garanzie difensive per chi subisce le accuse.
Il provvedimento dovrebbe arrivare in Aula a Palazzo Madama il 10 febbraio 2026. Questa data rappresenta una scadenza decisiva per capire se la mediazione politica sul nuovo testo riuscirà a ottenere il supporto necessario per l approvazione definitiva della legge.
La riforma propone di graduare le sanzioni in base alla gravità concreta del fatto. Viene introdotta una distinzione tra gli abusi commessi con forza, minacce o abuso di autorità e quelli configurati solo per assenza di consenso, con il fine di rendere la risposta punitiva più equa e proporzionata.

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