Pignoramento presso terzi

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Il pignoramento presso terzi rappresenta una delle forme più diffuse e, per certi versi, più complesse di esecuzione forzata previste dall’ordinamento giuridico. Quando un debitore non adempie spontaneamente a un’obbligazione pecuniaria risultante da un titolo esecutivo, il creditore ha la facoltà di aggredire il suo patrimonio per soddisfare le proprie ragioni. Tuttavia, non sempre i beni del debitore sono facilmente accessibili o si trovano nella sua diretta disponibilità materiale. È qui che interviene il pignoramento presso terzi, uno strumento che consente al creditore di raggiungere somme di denaro o altri beni mobili del debitore che sono in possesso o dovuti da soggetti terzi. Comprendere a fondo questo istituto è cruciale non solo per i creditori che intendono recuperare quanto loro spetta, ma anche per i debitori che ne sono oggetto e per i terzi che si trovano involontariamente coinvolti nella procedura. Si tratta di un meccanismo legale che bilancia l’esigenza di tutela del credito con la protezione dei diritti di tutte le parti chiamate in causa.

Definizione e Meccanismo Generale

Per addentrarsi nelle specificità del pignoramento presso terzi, è necessario innanzitutto chiarirne la definizione e il funzionamento di base, identificando i soggetti che ne sono protagonisti e la logica che ne ispira l’azione. È una procedura che estende l’azione esecutiva oltre la sfera di controllo diretto del debitore.

Questo tipo di pignoramento si caratterizza per la sua struttura “triangolare”, che coinvolge attivamente non solo il creditore e il debitore, ma anche un soggetto esterno al rapporto obbligatorio originario.

Cos’è il Pignoramento Presso Terzi

Il pignoramento presso terzi è una procedura esecutiva mediante la quale il creditore, munito di un titolo esecutivo e di un atto di precetto, vincola e successivamente si appropria di:

  1. Crediti che il proprio debitore vanta nei confronti di un altro soggetto (il “terzo”).
  2. Cose mobili appartenenti al proprio debitore che si trovano nella materiale disponibilità di un terzo.

In sostanza, anziché pignorare beni che il debitore ha in casa o in azienda (pignoramento mobiliare diretto), il creditore “intercetta” risorse del debitore che sono “in transito” o custodite altrove. Esempi classici sono il pignoramento dello stipendio dovuto dal datore di lavoro al dipendente-debitore, il pignoramento del saldo di un conto corrente bancario, o il pignoramento di canoni di locazione che un inquilino deve versare al proprietario-debitore. È fondamentale sottolineare che oggetto del pignoramento non sono i beni del terzo, ma sempre e solo i crediti o le cose del debitore che si trovano presso il terzo.

I Protagonisti Creditore Debitore e Terzo

La procedura di pignoramento presso terzi vede la partecipazione necessaria di tre figure distinte:

  1. Il Creditore Procedente (o Istante): È colui che ha un diritto di credito non soddisfatto, accertato da un titolo esecutivo (es. una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo), e che avvia la procedura per ottenere quanto gli spetta. È il motore dell’azione.
  2. Il Debitore Esecutato: È il soggetto che non ha adempiuto all’obbligazione e contro il quale si dirige l’azione esecutiva. È il titolare dei crediti o dei beni che vengono pignorati presso il terzo.
  3. Il Terzo Pignorato (o debitor debitoris): È il soggetto che, a sua volta, è debitore del debitore esecutato (ad esempio, il datore di lavoro che deve lo stipendio; la banca che detiene il saldo del conto) oppure è detentore di beni mobili appartenenti al debitore esecutato (ad esempio, un depositario). Il terzo non è il debitore originario del creditore procedente, ma viene coinvolto in quanto ha un rapporto giuridico rilevante con il debitore esecutato.

La corretta interazione e il rispetto degli obblighi da parte di ciascuno di questi soggetti sono essenziali per il regolare svolgimento della procedura. Il terzo, in particolare, assume un ruolo delicato di custode e di dichiarante.

I Requisiti Indispensabili per Procedere

Come ogni procedura esecutiva, anche il pignoramento presso terzi non può essere avviato arbitrariamente, ma richiede la sussistenza di specifici presupposti legali, senza i quali l’azione sarebbe illegittima e potrebbe essere contestata efficacemente.

Questi requisiti sono posti a garanzia della legalità dell’azione e della tutela dei diritti del debitore e del terzo.

Titolo Esecutivo e Atto di Precetto

Il creditore che intende procedere con un pignoramento presso terzi deve inderogabilmente essere in possesso di un titolo esecutivo valido. Il titolo esecutivo (come una sentenza di condanna, un decreto ingiuntivo esecutivo, una cambiale) è il documento che attesta in modo formale il diritto del creditore e la sua esigibilità. Senza titolo esecutivo, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa (“nulla executio sine titulo”).

Inoltre, il creditore deve aver notificato al debitore esecutato un atto di precetto, ovvero l’intimazione formale ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo entro un termine (solitamente non inferiore a dieci giorni), con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Il pignoramento presso terzi può essere avviato solo dopo la scadenza di tale termine e purché il precetto non abbia perso efficacia (solitamente entro novanta giorni dalla sua notifica).

L’Esistenza di Crediti o Beni del Debitore presso Terzi

Ovviamente, un presupposto fattuale è che il debitore esecutato vanti effettivamente dei crediti nei confronti di un terzo o che vi siano beni mobili di sua proprietà detenuti da un terzo. Il creditore procedente, prima di avviare l’azione, dovrebbe svolgere delle indagini per individuare tali situazioni. Se il terzo non è debitore di nulla nei confronti del debitore esecutato, o non detiene alcun suo bene, il pignoramento sarà infruttuoso (pignoramento negativo).

L’individuazione precisa del terzo e del rapporto che lo lega al debitore è cruciale per la redazione dell’atto di pignoramento. Un errore nell’identificazione del terzo o nella descrizione del credito/bene può compromettere l’esito della procedura.

Cosa Può Essere Oggetto di Pignoramento Presso Terzi

L’ambito di applicazione del pignoramento presso terzi è vasto, potendo colpire diverse tipologie di utilità economiche riconducibili al debitore ma che si trovano nella sfera giuridica o materiale di un soggetto terzo. È importante distinguere tra pignoramento di crediti e pignoramento di beni mobili.

Questa flessibilità rende lo strumento particolarmente efficace in molte situazioni.

Il Pignoramento dei Crediti del Debitore

Questa è la forma più comune di pignoramento presso terzi. Oggetto del pignoramento è il diritto di credito che il debitore esecutato vanta nei confronti del terzo. Alcuni esempi includono:

  • Crediti da lavoro dipendente o assimilati: Stipendi, salari, indennità (con specifici limiti di pignorabilità previsti dalla legge per tutelare il sostentamento del debitore).
  • Crediti da pensione: Trattamenti pensionistici (anch’essi soggetti a limiti di pignorabilità ancora più stringenti).
  • Somme depositate su conti correnti bancari o postali: Il saldo attivo del conto rappresenta un credito del correntista (debitore esecutato) verso la banca (terzo pignorato).
  • Canoni di locazione o affitto: Se il debitore esecutato è proprietario di un immobile locato, il creditore può pignorare i canoni che l’inquilino (terzo) deve versare al debitore.
  • Crediti commerciali: Fatture o altri crediti che il debitore (se imprenditore o professionista) vanta nei confronti dei suoi clienti (terzi).
  • Rendite, indennità assicurative (non aventi natura strettamente previdenziale o assistenziale), dividendi societari, ecc.

Non tutti i crediti sono pignorabili integralmente; la legge prevede spesso dei limiti o delle esclusioni per garantire al debitore il cosiddetto “minimo vitale” o per tutelare crediti aventi particolare natura alimentare o assistenziale.

Il Pignoramento di Beni Mobili del Debitore detenuti da Terzi

Meno frequente, ma ugualmente previsto, è il pignoramento di cose mobili determinate appartenenti al debitore esecutato che si trovano nella disponibilità materiale di un terzo. In questo caso, il terzo non è debitore di una somma di denaro, ma detiene un bene altrui. Esempi possono essere:

  • Merci di proprietà del debitore depositate presso un magazzino di terzi.
  • Oggetti di valore del debitore affidati in custodia a un terzo (es. una cassetta di sicurezza, sebbene con procedure complesse).
  • Veicoli del debitore parcheggiati stabilmente presso un’officina o un garage di terzi (se la detenzione non è meramente occasionale).

In questi casi, l’atto di pignoramento intimerà al terzo di non consegnare tali beni al debitore e di tenerli a disposizione della procedura esecutiva.

La Procedura Dettagliata del Pignoramento Presso Terzi

La procedura di pignoramento presso terzi è più complessa rispetto al pignoramento mobiliare diretto, in quanto coinvolge un soggetto aggiuntivo (il terzo) e richiede una fase di accertamento dell’obbligo del terzo stesso. Sebbene i dettagli possano variare leggermente in base alla specifica legislazione nazionale, i passaggi fondamentali sono generalmente simili. (Faremo riferimento ai principi generali dell’ordinamento italiano).

Ogni fase procedurale ha una sua specifica funzione e deve essere compiuta nel rispetto delle forme di legge.

L’Atto di Pignoramento e la Sua Notifica

Il creditore procedente, tramite il proprio avvocato, redige un atto di pignoramento presso terzi. Questo atto deve contenere, a pena di nullità, una serie di elementi essenziali:

  • L’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e dell’atto di precetto.
  • L’indicazione, almeno generica, delle somme o delle cose dovute dal terzo al debitore esecutato che si intendono pignorare.
  • L’intimazione al terzo di non disporre delle somme o cose pignorate senza ordine del giudice.
  • La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel comune del tribunale competente.
  • La citazione del debitore esecutato a comparire davanti al giudice dell’esecuzione in una data udienza.
  • L’invito al terzo pignorato a comunicare al creditore procedente, entro un termine di legge (solitamente dieci giorni prima dell’udienza), la cosiddetta “dichiarazione di quantità” (o semplicemente “dichiarazione del terzo”), specificando di quali somme è debitore o quali cose detiene, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Questo complesso atto deve essere notificato dall’ufficiale giudiziario sia al terzo pignorato sia al debitore esecutato. La notifica al terzo ha l’effetto di vincolare le somme o le cose pignorate; la notifica al debitore lo rende edotto della procedura e lo cita in giudizio.

La Dichiarazione del Terzo Pignorato

Un passaggio cruciale è la dichiarazione del terzo pignorato. Entro il termine indicato nell’atto (o comunque prima dell’udienza), il terzo deve comunicare formalmente al creditore procedente (e, in alcuni casi, depositare in cancelleria) se e quali somme deve al debitore esecutato, o quali beni di quest’ultimo detiene. Deve anche specificare se vi sono altri pignoramenti o sequestri pregressi su tali somme/beni.

Questa dichiarazione è fondamentale perché:

  • Se il terzo dichiara di non dovere nulla o di non detenere beni del debitore, e il creditore non contesta tale dichiarazione, il pignoramento si estingue per “mancanza dell’oggetto”.
  • Se il terzo rende una dichiarazione positiva, questa costituisce la base per l’emissione dell’ordinanza di assegnazione.
  • Se il terzo non rende la dichiarazione o la rende in modo evasivo o contestato, si apre una fase di accertamento dell’obbligo del terzo, che può trasformarsi in un vero e proprio giudizio incidentale.

Il terzo è responsabile della veridicità della sua dichiarazione.

L’Udienza e l’Ordinanza di Assegnazione

All’udienza fissata nell’atto di pignoramento, il giudice dell’esecuzione verifica la regolarità della procedura e la dichiarazione del terzo.

  • Se il terzo ha reso dichiarazione positiva e non sorgono contestazioni, il giudice, sentite le parti, emette l’ordinanza di assegnazione. Con tale ordinanza, il giudice ordina al terzo di pagare le somme dovute (fino a concorrenza del credito del procedente, aumentato delle spese) direttamente al creditore procedente, o di consegnare i beni pignorati. L’ordinanza di assegnazione di crediti ha efficacia di titolo esecutivo contro il terzo.
  • Se sorgono contestazioni sulla dichiarazione del terzo o se il terzo non compare o non dichiara, il giudice provvede secondo i casi, potendo sospendere il giudizio e rimettere le parti davanti al giudice competente per l’accertamento dell’obbligo del terzo, oppure, in certi casi, definire la questione sulla base degli elementi disponibili.

L’ordinanza di assegnazione conclude tipicamente la procedura di pignoramento presso terzi, trasferendo al creditore quanto pignorato.

Il Terzo Pignorato Ruolo Obblighi e Responsabilità

Il terzo pignorato, pur non essendo il debitore originario del creditore, assume un ruolo centrale e delicato nella procedura, con specifici obblighi e responsabilità. La sua collaborazione è essenziale per il corretto funzionamento del meccanismo.

Un comportamento non conforme del terzo può avere conseguenze negative per lui stesso.

Custode delle Somme o dei Beni Pignorati

Dal momento in cui gli viene notificato l’atto di pignoramento, il terzo pignorato diventa custode delle somme o dei beni indicati nell’atto, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà (per le somme di denaro). Ciò significa che:

  • Non può più pagare tali somme al proprio creditore (il debitore esecutato).
  • Non può consegnare i beni al debitore esecutato.
  • Deve conservare le somme/beni con la diligenza del buon padre di famiglia, a disposizione della procedura.

Qualsiasi pagamento o consegna effettuata al debitore esecutato dopo la notifica del pignoramento, in violazione degli obblighi di custodia, è inefficace nei confronti del creditore procedente, e il terzo potrebbe essere costretto a pagare nuovamente (o a risarcire il danno).

Il Dovere di Veridicità e Collaborazione

Come già accennato, il terzo ha il dovere di rendere la dichiarazione di quantità in modo veritiero, completo e tempestivo. Una dichiarazione falsa, reticente o omessa può esporre il terzo a responsabilità. Se, a seguito di un giudizio di accertamento, si dimostra che il terzo era effettivamente debitore di somme maggiori o detentore di beni non dichiarati, può essere condannato a pagare quanto dovuto e, in alcuni casi, a risarcire i danni.

Il terzo deve collaborare con gli organi della procedura, fornendo le informazioni richieste e attenendosi alle disposizioni del giudice. Non è un avversario del creditore, ma un soggetto chiamato a dare attuazione a un provvedimento legale.

Tutela e Strumenti a Disposizione del Debitore

Anche il debitore esecutato, che subisce il pignoramento presso terzi, non è privo di strumenti di tutela per far valere i propri diritti, contestare eventuali illegittimità della procedura o attenuarne gli effetti.

La legge prevede diverse forme di difesa e di intervento a sua disposizione.

Le Opposizioni Esecutive

Il debitore può proporre:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): Per contestare il diritto stesso del creditore a procedere esecutivamente (es. perché il credito è inesistente, già pagato, prescritto, o il titolo esecutivo è nullo).
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): Per contestare la regolarità formale dell’atto di pignoramento o degli altri atti della procedura (es. vizi di notifica, incompetenza del giudice, mancato rispetto dei termini).

Queste opposizioni, se accolte, possono portare alla sospensione o all’estinzione della procedura esecutiva.

Far Valere i Limiti di Pignorabilità

Specialmente quando oggetto del pignoramento sono stipendi, pensioni o somme depositate su conto corrente derivanti da tali emolumenti, il debitore ha il diritto di far valere i limiti di pignorabilità previsti dalla legge. Ad esempio, la quota massima pignorabile dello stipendio è generalmente un quinto, e per le pensioni esistono soglie di impignorabilità ancora più protettive (il cosiddetto “minimo vitale”). Il debitore deve vigilare affinché questi limiti siano correttamente applicati. Se, ad esempio, il datore di lavoro (terzo) o la banca (terzo) trattengono somme eccedenti i limiti, il debitore può contestarlo in sede di udienza o con apposita opposizione.

Istanze per la Riduzione o Conversione del Pignoramento

Il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione del pignoramento se il valore dei crediti o beni pignorati eccede notevolmente l’importo del credito per cui si procede e delle spese.

Inoltre, il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), offrendo di versare una somma di denaro (comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese) in sostituzione dei crediti o beni pignorati. Se l’istanza è accolta, i beni/crediti vengono liberati dal vincolo e la procedura si concentra sulla somma offerta.

Casi Particolari di Crediti Pignorabili presso Terzi

Alcune tipologie di crediti pignorabili presso terzi presentano delle specificità normative o procedurali che meritano una menzione particolare, data la loro frequenza e rilevanza sociale.

Queste regole speciali cercano di bilanciare le esigenze del creditore con la tutela di interessi meritevoli del debitore.

Pignoramento di Stipendi Pensioni e Trattamenti Assimilati

Come anticipato, i crediti da lavoro dipendente e i trattamenti pensionistici sono pignorabili, ma con importanti limitazioni. La regola generale per gli stipendi è la pignorabilità nei limiti di un quinto del netto mensile. Se concorrono più cause di pignoramento (es. crediti alimentari e crediti ordinari), la quota pignorabile può aumentare, ma solitamente non oltre la metà.

Per le pensioni, la tutela è ancora maggiore. È impignorabile una quota pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà (il cosiddetto “minimo vitale pensionistico”). La parte eccedente tale importo è pignorabile nei limiti di un quinto. Esistono poi regole specifiche se il creditore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con soglie di pignorabilità progressive.

Pignoramento del Conto Corrente Bancario o Postale

Quando sul conto corrente affluiscono stipendi o pensioni, si applicano regole particolari per proteggere il minimo vitale. Le somme già accreditate sul conto a titolo di stipendio/pensione, al momento della notifica del pignoramento, sono pignorabili solo per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale. Gli accrediti successivi di stipendio/pensione saranno invece pignorabili nei limiti di un quinto (o secondo le specifiche aliquote per i crediti erariali).

Se il conto è cointestato, si presume che le somme appartengano ai cointestatari in parti uguali (solitamente il 50% ciascuno), e quindi solo la quota di pertinenza del debitore esecutato potrà essere pignorata, salvo prova contraria.

Altre Tipologie di Crediti Canoni Indennità ecc

I canoni di locazione dovuti dall’inquilino (terzo) al locatore (debitore esecutato) sono pignorabili integralmente. Anche le indennità di varia natura (es. TFR, sebbene con alcune distinzioni; indennità assicurative non strettamente assistenziali) possono essere oggetto di pignoramento presso il soggetto terzo che le deve erogare. Ogni situazione va valutata alla luce della specifica natura del credito e delle eventuali norme protettive.

Distinzioni Rispetto ad Altre Procedure Esecutive

È utile distinguere chiaramente il pignoramento presso terzi da altre forme di pignoramento, per comprenderne appieno le peculiarità.

Ogni forma di esecuzione ha un suo ambito di applicazione e una sua procedura specifica.

Differenze con il Pignoramento Mobiliare Diretto

Il pignoramento mobiliare diretto (o presso il debitore) si esegue sui beni mobili che si trovano nei luoghi appartenenti al debitore (casa, azienda, ecc.). L’ufficiale giudiziario si reca fisicamente in tali luoghi, ricerca i beni e li pignora. Nel pignoramento presso terzi, invece, l’azione si concentra su crediti o beni che sono fuori dalla diretta disponibilità del debitore, ma presso un terzo. La procedura è più complessa e coinvolge la dichiarazione e la collaborazione del terzo.

Differenze con il Pignoramento Immobiliare

Il pignoramento immobiliare ha per oggetto beni immobili (terreni, fabbricati) di proprietà del debitore. La procedura è ancora diversa, coinvolge la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari, la nomina di un custode e di un perito stimatore, e si conclude con la vendita all’asta dell’immobile. Il pignoramento presso terzi è generalmente più rapido e meno costoso, sebbene la sua efficacia dipenda dalla solvibilità del terzo e dalla capienza del credito/bene pignorato.

Il pignoramento presso terzi si configura quindi come uno strumento duttile ed efficace, seppur complesso, per il recupero dei crediti, la cui corretta applicazione richiede competenza e attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

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