fumetto di un maestro e un'allieva davanti ad uno lavagna digitale

Recesso

« Back to Glossary Index

Il recesso è l’atto giuridico con cui una parte decide di sciogliere unilateralmente un contratto, liberandosi dagli obblighi assunti. In altre parole, è la facoltà di una parte di porre fine a un rapporto contrattuale senza dover ottenere il consenso dell’altra parte.

Il recesso può essere:

  • Convenzionale: quando è previsto dal contratto stesso, che stabilisce le condizioni e le modalità per esercitarlo.
  • Legale: quando è previsto dalla legge, che attribuisce a una o entrambe le parti il diritto di recedere in determinate circostanze (ad esempio, nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali).

L’esercizio del diritto di recesso può essere:

  • Libero: quando può essere esercitato senza dover fornire alcuna motivazione.
  • Per giusta causa: quando è necessario dimostrare l’esistenza di gravi motivi che giustificano l’interruzione del rapporto contrattuale.

Gli effetti del recesso sono:

  • Scioglimento del contratto: il contratto viene sciolto e le parti sono liberate dagli obblighi futuri.
  • Restituzione delle prestazioni: le parti devono restituirsi reciprocamente le prestazioni già eseguite, salvo diverso accordo.

Il recesso è un istituto giuridico importante perché consente alle parti di un contratto di ripensarci e di interrompere il rapporto se non sono più soddisfatte delle condizioni pattuite. Tuttavia, è importante esercitare il diritto di recesso in modo corretto e tempestivo, rispettando le modalità e i termini previsti dalla legge o dal contratto.

« Torna all'indice del Glossario