La ritenuta d’acconto è un meccanismo fiscale che prevede il prelievo di una parte del compenso corrisposto a un lavoratore autonomo o a un’impresa, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta.
Come funziona
- Prelievo alla fonte: il soggetto che corrisponde il compenso (sostituto d’imposta) trattiene una percentuale dell’importo lordo e la versa direttamente all’Erario.
- Aliquota variabile: l’aliquota della ritenuta d’acconto varia a seconda della tipologia di reddito e della qualifica del percettore.
- Compensazione in dichiarazione dei redditi: il contribuente, al momento della dichiarazione dei redditi, può scomputare la ritenuta d’acconto subita dall’imposta dovuta. Se la ritenuta supera l’imposta, ha diritto a un rimborso.
Chi è il sostituto d’imposta
Il sostituto d’imposta è il soggetto che corrisponde il compenso e che è tenuto ad effettuare la ritenuta d’acconto. Può essere:
- Un datore di lavoro per i compensi corrisposti ai propri dipendenti.
- Un committente per i compensi corrisposti a lavoratori autonomi o imprese.
- Una società per i dividendi corrisposti ai propri soci.
Aliquote della ritenuta d’acconto
Le aliquote della ritenuta d’acconto sono stabilite dalla legge e possono variare a seconda della tipologia di reddito e della qualifica del percettore. Ad esempio:
- Per i lavoratori autonomi, l’aliquota è generalmente del 20%.
- Per le imprese, l’aliquota può variare a seconda dell’attività svolta.
- Per i dividendi, l’aliquota è del 26%.
Finalità della ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto ha diverse finalità:
- Anticipazione del gettito fiscale: consente all’Erario di incassare le imposte in anticipo rispetto alla scadenza della dichiarazione dei redditi.
- Contrasto all’evasione fiscale: rende più difficile evadere le imposte, poiché una parte del reddito viene già versata all’Erario.
- Semplificazione degli adempimenti fiscali: evita al contribuente di dover versare l’intera imposta in un’unica soluzione.
Normativa di riferimento
La disciplina della ritenuta d’acconto è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.
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