Titolo esecutivo

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Nel vasto universo del diritto, esistono concetti che, pur apparendo tecnici e di dominio esclusivo degli addetti ai lavori, rivestono un’importanza cruciale nella vita quotidiana dei cittadini e delle imprese. Uno di questi è, senza dubbio, il titolo esecutivo. Questa espressione designa un documento o un atto al quale l’ordinamento giuridico riconosce una particolare forza: quella di consentire al suo titolare di avviare l’esecuzione forzata per ottenere coattivamente la soddisfazione di un proprio diritto, qualora il soggetto obbligato non adempia spontaneamente. Comprendere cosa sia un titolo esecutivo, come si forma, quali tipologie esistono e quali sono i suoi effetti è fondamentale per chiunque si trovi a dover far valere un proprio diritto o, al contrario, a dover rispondere di un obbligo formalmente accertato. Esso rappresenta la chiave che apre le porte dell’azione coattiva, un pilastro su cui si regge l’effettività della tutela giurisdizionale e la certezza dei rapporti giuridici.

Comprendere il Concetto di Titolo Esecutivo

Per addentrarsi nella materia, è indispensabile chiarire fin da subito cosa si intenda esattamente per titolo esecutivo e quale sia la sua funzione precipua all’interno di un sistema legale. Non si tratta di un documento qualsiasi, ma di un atto investito di una specifica e potente prerogativa dall’ordinamento stesso.

La sua esistenza è la condizione sine qua non per poter richiedere l’intervento degli organi statali al fine di realizzare un diritto che altrimenti rimarrebbe sulla carta.

Definizione e Funzione Essenziale

Un titolo esecutivo è un documento, previsto e qualificato come tale dalla legge, che accerta l’esistenza di un diritto di credito (inteso in senso ampio, non solo come somma di denaro) e che attribuisce al suo titolare (il creditore) il potere di promuovere l’esecuzione forzata nei confronti del soggetto obbligato (il debitore) per ottenerne la soddisfazione coattiva. In altre parole, è l’atto che legittima l’uso della forza legale per la realizzazione di un interesse protetto.

La sua funzione essenziale è quella di fungere da presupposto indispensabile e sufficiente per l’avvio dell’azione esecutiva. Chi possiede un titolo esecutivo non ha bisogno, di norma, di un ulteriore accertamento giudiziale del proprio diritto per poter procedere esecutivamente; il titolo stesso ne fa fede e ne comanda l’osservanza. Esso incorpora o certifica un diritto che l’ordinamento considera già maturo per l’esecuzione. Immaginiamolo come un lasciapassare speciale: senza di esso, le porte dell’esecuzione forzata rimangono sbarrate. Questa caratteristica lo rende uno strumento di fondamentale importanza per l’effettività della tutela dei diritti, trasformando una pretesa astratta in una possibilità concreta di soddisfazione.

Il Principio Nulla Executio Sine Titulo

L’importanza del titolo esecutivo è consacrata nel brocardo latino “nulla executio sine titulo”, che significa letteralmente “nessuna esecuzione senza titolo”. Questo principio cardine stabilisce che non è possibile avviare alcuna forma di esecuzione forzata (pignoramento, sfratto, ecc.) se il creditore non è munito di un valido titolo esecutivo.

Questo principio assolve a una duplice funzione di garanzia:

  1. Per il creditore: Assicura che, una volta ottenuto un titolo, il suo diritto possa essere attuato anche contro la volontà del debitore.
  2. Per il debitore: Garantisce che non subirà azioni esecutive arbitrarie o basate su pretese non adeguatamente accertate o formalizzate secondo i canoni previsti dalla legge. Non si può essere sottoposti a pignoramento sulla base di una semplice fattura non pagata o di una lettera di sollecito, per quanto legittima possa essere la pretesa; occorre che tale pretesa sia trasfusa in un documento cui la legge riconosce, appunto, la qualità di titolo esecutivo.

L’assenza di un titolo esecutivo, o la sua nullità, rende illegittima qualsiasi azione esecutiva intrapresa e costituisce un valido motivo di opposizione da parte del debitore. È la pietra angolare su cui si fonda l’intero sistema dell’esecuzione civile.

Le Caratteristiche del Diritto Incorporato nel Titolo

Affinché un documento possa fungere da titolo esecutivo e consentire l’avvio dell’esecuzione forzata, il diritto in esso contenuto (o da esso accertato) deve presentare, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, tre caratteristiche fondamentali: deve essere certo, liquido ed esigibile. Questi requisiti sono essenziali per garantire che l’azione esecutiva sia fondata su una pretesa ben definita e attuale.

La mancanza di anche uno solo di questi attributi può compromettere l’efficacia esecutiva del titolo o, quantomeno, rendere problematica l’azione esecutiva.

Certezza del Diritto

Il diritto del creditore, così come risulta dal titolo esecutivo, deve essere certo nella sua esistenza e nel suo contenuto. La certezza si riferisce all’indubbia identificazione del creditore, del debitore e della natura della prestazione dovuta. Non deve esserci ambiguità su chi deve cosa a chi.

Nei titoli giudiziali (come le sentenze), la certezza è il risultato del processo di accertamento svolto dal giudice. Nei titoli stragiudiziali (come una cambiale), la certezza deriva dalla forma solenne del documento e dalle dichiarazioni in esso contenute, che impegnano il debitore in modo inequivocabile. Se il diritto fosse incerto, l’esecuzione forzata si baserebbe su fondamenta fragili e potrebbe portare a ingiustizie. Ad esempio, una sentenza che condanna genericamente a “risarcire i danni” senza specificare la natura del danno o i criteri per la sua quantificazione potrebbe difettare di sufficiente certezza per un’immediata esecuzione, richiedendo talvolta una fase ulteriore di liquidazione.

Liquidità della Prestazione Pecuniaria

Quando l’obbligazione contenuta nel titolo esecutivo ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro, tale somma deve essere liquida, ovvero determinata nel suo preciso ammontare, oppure facilmente determinabile attraverso un semplice calcolo aritmetico basato su elementi indicati nel titolo stesso (ad esempio, un capitale con un tasso di interesse specificato per un certo periodo).

Se l’importo del credito non è liquido, ma richiede ulteriori valutazioni o accertamenti complessi, il titolo potrebbe non essere immediatamente idoneo a fondare un pignoramento per una somma specifica. La liquidità è fondamentale perché l’ufficiale giudiziario, nell’eseguire un pignoramento, deve sapere per quale importo procedere. Un credito per “un congruo indennizzo” non è liquido; un credito per “10.000 euro più interessi legali dalla data X” lo è.

Esigibilità dell’Obbligo

Il diritto consacrato nel titolo esecutivo deve essere esigibile, il che significa che il creditore deve poter pretendere l’adempimento immediatamente, senza che vi siano ostacoli temporali o condizionali. L’esigibilità si verifica quando:

  • Il termine eventualmente previsto per l’adempimento è scaduto.
  • La condizione sospensiva cui era subordinato il diritto si è avverata.
  • Non sussistono altre cause che impediscano al creditore di richiedere la prestazione.

Se un titolo esecutivo condanna al pagamento di una somma entro una certa data futura, esso diventerà esigibile solo dopo la scadenza di tale data. Analogamente, se l’efficacia di una condanna è subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto (condizione sospensiva), il titolo non sarà esigibile fino a quando tale evento non si sarà prodotto e, talvolta, tale avveramento dovrà essere dimostrato. Un’azione esecutiva basata su un diritto non ancora esigibile sarebbe prematura e illegittima.

Le Diverse Categorie di Titoli Esecutivi

L’ordinamento giuridico non attribuisce la qualità di titolo esecutivo a qualsiasi documento, ma opera una selezione, elencando tassativamente quali atti possono fondare l’esecuzione forzata. Questa elencazione (in Italia, contenuta principalmente nell’articolo 474 del Codice di Procedura Civile) distingue tradizionalmente i titoli esecutivi in due grandi categorie: quelli di formazione giudiziale e quelli di formazione stragiudiziale.

Questa distinzione si basa sull’origine del documento e sull’intervento o meno di un’autorità giudiziaria nella sua creazione.

Titoli di Formazione Giudiziale

I titoli esecutivi giudiziali sono quelli che si formano all’interno di un procedimento giurisdizionale, come risultato dell’attività di un giudice. Essi rappresentano la forma più “forte” di titolo esecutivo, in quanto il diritto del creditore è stato accertato (o comunque sanzionato) da un organo dello Stato a ciò preposto. Tra i principali titoli giudiziali troviamo:

  1. Le sentenze di condanna: Sia quelle passate in giudicato (cioè non più impugnabili con mezzi ordinari), sia quelle di primo o secondo grado dichiarate provvisoriamente esecutive dalla legge o dal giudice. Queste condannano il debitore a pagare una somma di denaro, a consegnare un bene, a rilasciare un immobile, o a compiere/non compiere una determinata azione.
  2. I decreti ingiuntivi: Provvedimenti emessi dal giudice su ricorso del creditore, inaudita altera parte (cioè senza contraddittorio iniziale con il debitore), quando il credito è fondato su prova scritta. Diventano esecutivi se il debitore non propone opposizione entro il termine di legge, o se vengono dichiarati provvisoriamente esecutivi dal giudice anche prima di tale termine.
  3. Le ordinanze cui la legge attribuisce efficacia esecutiva: Si tratta di provvedimenti del giudice, diversi dalla sentenza, che risolvono determinate questioni o anticipano alcuni effetti della decisione finale, e ai quali la legge conferisce espressamente la forza di titolo esecutivo (es. ordinanze di convalida di sfratto, ordinanze di condanna al pagamento di somme non contestate).
  4. I verbali di conciliazione giudiziale: Quando le parti, nel corso di un processo, raggiungono un accordo per risolvere la controversia e tale accordo viene formalizzato in un verbale sottoscritto dalle parti e dal giudice, questo verbale ha efficacia di titolo esecutivo.

Questi titoli portano con sé l’autorevolezza della funzione giurisdizionale e sono spesso il culmine di un percorso di accertamento del diritto.

Titoli di Formazione Stragiudiziale

I titoli esecutivi stragiudiziali sono quelli che si formano al di fuori di un procedimento giudiziario, per volontà delle parti o con l’intervento di figure professionali particolari (come i notai). L’ordinamento riconosce loro efficacia esecutiva per ragioni di celerità dei traffici giuridici, per la particolare forma solenne che li caratterizza, o per la natura intrinseca di certi strumenti negoziali. I principali sono:

  1. Le cambiali e gli assegni bancari e postali (e altri titoli di credito assimilati): Questi documenti, per la loro struttura e funzione, sono considerati dalla legge idonei a fondare l’azione esecutiva entro certi limiti (ad esempio, l’assegno ha un’efficacia esecutiva limitata nel tempo e solo se protestato o con dichiarazione equivalente, salvo eccezioni). Incorporano una promessa o un ordine di pagamento incondizionato.
  2. Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli: Questi atti, come ad esempio un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, hanno efficacia di titolo esecutivo limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute. La presenza del pubblico ufficiale garantisce la legalità dell’atto e l’identità delle parti.
  3. Le scritture private autenticate: Similmente agli atti pubblici, le scritture private la cui sottoscrizione sia stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente possono valere come titolo esecutivo, ma solo per le obbligazioni di somme di denaro in esse previste. L’autenticazione della firma conferisce una maggiore certezza all’impegno assunto.
  4. Altri atti specificamente dichiarati esecutivi dalla legge: Esistono normative speciali che possono attribuire efficacia di titolo esecutivo ad altri tipi di atti o documenti (es. alcuni accordi di mediazione, accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita da avvocati).

La scelta di conferire forza esecutiva a questi atti stragiudiziali risponde all’esigenza di snellire le procedure di recupero crediti per determinate categorie di obbligazioni considerate particolarmente affidabili o meritevoli di tutela accelerata.

La Logica dietro l’Efficacia Esecutiva

La decisione del legislatore di elevare determinati documenti al rango di titolo esecutivo non è casuale, ma risponde a una precisa logica. Per i titoli giudiziali, l’efficacia esecutiva deriva dall’avvenuto accertamento (o da una cognizione sommaria ritenuta sufficiente) da parte di un’autorità terza e imparziale, il giudice. Vi è una presunzione di fondatezza del diritto.

Per i titoli stragiudiziali, l’efficacia esecutiva si giustifica o per la particolare forma solenne dell’atto (atto pubblico, scrittura privata autenticata), che implica un controllo di legalità da parte di un pubblico ufficiale e una maggiore ponderazione da parte dei sottoscrittori, oppure per la natura stessa del documento (come nel caso dei titoli di credito), che sono creati per circolare e per garantire la certezza e la rapidità dei pagamenti. In questi casi, si opera un bilanciamento tra l’esigenza di celerità e la tutela del debitore, il quale potrà comunque contestare il diritto del creditore attraverso l’opposizione all’esecuzione.

Portata ed Efficacia del Titolo Esecutivo

Un titolo esecutivo, una volta formato, non ha un’efficacia illimitata, ma opera entro confini ben precisi, che possono essere di natura soggettiva (chi riguarda), oggettiva (cosa riguarda) e talvolta anche territoriale.

Comprendere questi limiti è essenziale per utilizzare correttamente il titolo e per sapere contro chi e per cosa può essere fatto valere.

Limiti Soggettivi e Oggettivi

L’efficacia soggettiva del titolo esecutivo si estende, di regola, nei confronti delle parti indicate nel titolo stesso (creditore e debitore) e dei loro eredi o aventi causa (cioè coloro che succedono a titolo universale o particolare nel diritto o nell’obbligo). Ad esempio, se Tizio è condannato a pagare una somma a Caio, il titolo sarà efficace contro Tizio e, in caso di suo decesso, contro i suoi eredi (nei limiti del patrimonio ereditario).

L’efficacia oggettiva riguarda invece il tipo di prestazione per cui il titolo è stato emesso. Un titolo che condanna al pagamento di una somma di denaro non potrà essere usato per ottenere la consegna di un bene, e viceversa. L’esecuzione forzata deve rimanere strettamente nei limiti dell’obbligazione accertata o contenuta nel titolo.

Rilevanza Territoriale e Titoli Esteri

Un titolo esecutivo emesso da un’autorità giudiziaria italiana o formato in Italia ha, di norma, efficacia esecutiva su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda i titoli esecutivi stranieri (sentenze o altri atti emessi da autorità di altri Stati), la loro efficacia esecutiva in Italia non è automatica. Essi devono essere riconosciuti secondo procedure specifiche previste da convenzioni internazionali (come quelle dell’Aja) o da regolamenti dell’Unione Europea (ad esempio, il Regolamento Bruxelles I bis per le decisioni in materia civile e commerciale, o il Regolamento sul Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non contestati). Questi strumenti mirano a facilitare la circolazione e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli all’interno dello spazio giuridico europeo e internazionale, ma richiedono il rispetto di determinate condizioni e procedure.

Il Percorso per Ottenere un Titolo Esecutivo

Il modo in cui si ottiene un titolo esecutivo varia profondamente a seconda che si tratti di un titolo giudiziale o stragiudiziale. Il primo richiede un percorso processuale, il secondo la formalizzazione di accordi o l’emissione di specifici documenti.

In alcuni casi, un ulteriore passaggio formale, come l’apposizione della formula esecutiva, è necessario per poter materialmente utilizzare il titolo.

La Via Giudiziale L’Accertamento del Giudice

Per ottenere un titolo esecutivo giudiziale, il creditore deve solitamente intraprendere un’azione legale davanti a un giudice. Questo può avvenire attraverso:

  • Un processo di cognizione ordinario, al termine del quale il giudice, se accoglie la domanda del creditore, emette una sentenza di condanna.
  • Un procedimento per decreto ingiuntivo, più rapido e sommario, se il credito è supportato da prova scritta.
  • Altri procedimenti speciali previsti dalla legge.

In ogni caso, è l’autorità giudiziaria che, all’esito di un accertamento (pieno o sommario), conferisce al documento (sentenza, decreto, ordinanza) la forza di titolo esecutivo.

La Via Stragiudiziale Accordi e Atti Formali

Per i titoli esecutivi stragiudiziali, il percorso è diverso:

  • Per cambiali e assegni, è l’emittente stesso che, sottoscrivendo il titolo secondo le forme di legge, crea un documento dotato di efficacia esecutiva.
  • Per atti pubblici e scritture private autenticate, è necessario l’intervento di un notaio o di altro pubblico ufficiale, che riceve o autentica l’atto in cui è contenuta l’obbligazione di somme di denaro.
  • Per altri atti previsti dalla legge, si seguiranno le procedure specifiche indicate dalla normativa di riferimento.

Questa via è generalmente più rapida, in quanto non richiede i tempi di un processo, ma è limitata a determinate tipologie di obbligazioni e documenti.

La Spedizione in Forma Esecutiva

Per poter utilizzare concretamente alcuni titoli esecutivi (in particolare sentenze, altri provvedimenti giudiziali e atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale), è necessario che essi siano “spediti in forma esecutiva”. Ciò significa che il cancelliere (per i provvedimenti del giudice) o il notaio/pubblico ufficiale (per gli atti da lui rogati o autenticati) appone sul documento originale o su una sua copia conforme una specifica formula esecutiva.

Questa formula, che in Italia inizia con le parole “Repubblica Italiana – In nome della legge – Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti…”, è una sorta di ordine formale all’ufficiale giudiziario di dare esecuzione al titolo, e a tutti gli agenti della forza pubblica di assisterlo quando necessario. La spedizione in forma esecutiva è rilasciata, di regola, una sola volta alla parte a favore della quale il provvedimento è stato pronunciato (salvo motivate eccezioni per ottenere ulteriori copie). Senza questa “investitura” formale, il titolo, pur esistente, non potrebbe essere materialmente utilizzato per avviare l’esecuzione.

Il Ruolo Cruciale della Notificazione

Una volta che il creditore è in possesso di un titolo esecutivo (eventualmente spedito in forma esecutiva), prima di poter procedere all’esecuzione forzata, deve solitamente compiere un altro passaggio fondamentale: la notificazione del titolo esecutivo al debitore.

Questo adempimento ha una funzione informativa essenziale e si pone come presupposto per il successivo atto di precetto.

Informare il Debitore un Dovere

La notificazione consiste nel portare formalmente a conoscenza del debitore il contenuto del titolo esecutivo. Essa avviene, di regola, tramite un ufficiale giudiziario, che consegna una copia autentica del titolo al debitore o la notifica secondo le altre modalità previste dalla legge (es. tramite PEC per i soggetti obbligati).

Questa comunicazione ufficiale è cruciale perché garantisce che il debitore sia pienamente consapevole dell’esistenza di un titolo che lo obbliga a una determinata prestazione e che potrebbe essere utilizzato per un’azione coattiva nei suoi confronti. Permette al debitore di valutare se adempiere spontaneamente o se vi siano motivi per contestare il titolo o l’azione esecutiva.

Presupposto per l’Atto di Precetto

La notificazione del titolo esecutivo è, nella maggior parte dei casi, il presupposto indispensabile per la successiva notificazione dell’atto di precetto. L’atto di precetto, come visto in altra sede, è l’intimazione formale ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo entro un certo termine, con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto deve menzionare il titolo esecutivo e la data della sua notificazione (se avvenuta separatamente).

Titolo esecutivo e precetto possono anche essere notificati contestualmente. In ogni caso, il debitore deve ricevere entrambi prima che l’esecuzione possa avere inizio.

Il Titolo Esecutivo Come Fondamento dell’Esecuzione

Il titolo esecutivo è il vero e proprio fondamento su cui poggia l’intera struttura dell’esecuzione forzata. Senza di esso, ogni azione sarebbe priva di legittimità.

Esso accompagna il creditore lungo tutto il percorso che va dalla constatazione dell’inadempimento fino alla possibile soddisfazione coattiva del suo diritto.

Dal Titolo all’Atto di Precetto

Come già evidenziato, il possesso di un titolo esecutivo, validamente notificato, consente al creditore di redigere e notificare al debitore l’atto di precetto. Il precetto “attualizza” la pretesa contenuta nel titolo, specificando le somme dovute (se si tratta di denaro, includendo interessi e spese) e intimando l’adempimento entro un termine (solitamente non inferiore a dieci giorni).

Dal Precetto all’Azione Esecutiva

Se, nonostante la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, il debitore non adempie spontaneamente entro il termine concesso, il creditore potrà finalmente dare inizio all’azione esecutiva vera e propria, richiedendo il pignoramento dei beni del debitore (mobili, immobili, crediti verso terzi), o attivando le procedure per l’esecuzione degli obblighi di fare, non fare, consegnare o rilasciare. Il titolo esecutivo sarà il documento che l’ufficiale giudiziario dovrà esaminare per verificare la legittimità della richiesta di esecuzione.

Strumenti di Difesa del Debitore

Anche di fronte a un titolo esecutivo, il debitore non è privo di strumenti di difesa, qualora ritenga che il diritto del creditore non sussista (o non più), o che il titolo stesso o la procedura esecutiva siano viziati.

Questi strumenti mirano a garantire il contraddittorio e la possibilità di far valere eventuali ragioni ostative all’esecuzione.

Contestare il Diritto L’Opposizione all’Esecuzione

Il principale strumento di difesa è l’opposizione all’esecuzione (disciplinata in Italia dall’articolo 615 del Codice di Procedura Civile). Con essa, il debitore può contestare il diritto stesso del creditore a procedere ad esecuzione forzata. I motivi possono essere:

  • Inesistenza o modificazione del diritto consacrato nel titolo esecutivo (es. pagamento già avvenuto, prescrizione del diritto, novazione, remissione).
  • Impignorabilità dei beni che si intendono sottoporre ad esecuzione.
  • Mancanza dei presupposti processuali dell’azione esecutiva.
  • Questioni relative alla validità del titolo esecutivo stragiudiziale (se non coperte da giudicato).

Se il titolo esecutivo è una sentenza passata in giudicato, non si potranno più contestare i fatti accertati in quella sede, ma solo fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del giudicato.

Impugnare i Titoli Giudiziali

Se il titolo esecutivo è un provvedimento giudiziale non ancora definitivo (es. una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva), il debitore può utilizzare i mezzi di impugnazione ordinari (appello, ricorso per cassazione) per cercare di ottenerne la riforma o l’annullamento. L’accoglimento dell’impugnazione può travolgere l’efficacia esecutiva del titolo. In pendenza di impugnazione, si può anche chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, se ricorrono gravi motivi.

Quando il Titolo Esecutivo Perde la Sua Forza

L’efficacia di un titolo esecutivo non è eterna. Essa può venir meno per diverse cause, che estinguono l’obbligazione o il diritto di procedere esecutivamente.

È importante che sia il creditore sia il debitore siano consapevoli di queste eventualità.

Estinzione dell’Obbligo e Altre Cause

La causa più ovvia di perdita di efficacia è l’adempimento integrale dell’obbligazione da parte del debitore. Una volta che il debito è pagato o la prestazione eseguita, il titolo esecutivo si “svuota” del suo contenuto e non può più essere utilizzato.

Altre cause estintive del diritto o dell’obbligazione possono essere la prescrizione del diritto stesso o dell’azione esecutiva (la cosiddetta actio iudicati, che per i titoli giudiziali ha solitamente un termine di dieci anni), la novazione (sostituzione dell’obbligazione originaria con una nuova), la remissione del debito da parte del creditore, la compensazione, la confusione.

Vicende del Titolo Giudiziale

Per i titoli esecutivi giudiziali, l’efficacia può cessare a seguito della riforma, annullamento o revoca del provvedimento in un successivo grado di giudizio o attraverso mezzi di impugnazione straordinari. Se una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva viene riformata in appello, essa perde la sua forza di titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo è, in definitiva, un documento di straordinaria importanza nel sistema giuridico, poiché rappresenta il punto di congiunzione tra l’accertamento di un diritto e la sua concreta realizzazione, anche contro la volontà del debitore. La sua disciplina dettagliata mira a bilanciare l’esigenza di effettività della tutela creditoria con le garanzie per il soggetto esecutato.

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