Il contratto di somministrazione è una tipologia contrattuale che regola un particolare rapporto di lavoro, caratterizzato dalla presenza di tre soggetti:
- Somministratore: un’agenzia per il lavoro autorizzata, che assume il lavoratore e lo mette a disposizione di un’altra azienda.
- Utilizzatore: l’azienda che usufruisce della prestazione lavorativa del somministrato, dirigendone e controllandone l’attività.
- Lavoratore somministrato: la persona assunta dal somministratore che svolge la propria attività lavorativa presso l’utilizzatore.
Questa triangolazione rappresenta la peculiarità principale del contratto di somministrazione rispetto ad altri contratti di lavoro, dove il rapporto è tipicamente bilaterale tra datore di lavoro e lavoratore. Nel contratto di somministrazione,infatti, il lavoratore viene assunto da un soggetto (l’agenzia) ma svolge la sua attività per un altro soggetto (l’azienda utilizzatrice).
Il contratto di somministrazione può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, a seconda delle esigenze dell’utilizzatore. La sua flessibilità lo rende uno strumento utile per le aziende che necessitano di personale per periodi limitati o per far fronte a picchi di lavoro, senza dover ricorrere a un’assunzione diretta.
Tuttavia, il contratto di somministrazione presenta anche alcune criticità, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. Per questo motivo, la normativa italiana ha previsto una serie di garanzie per il lavoratore somministrato,equiparandolo in molti aspetti al lavoratore dipendente dell’azienda utilizzatrice.
Nonostante le sue peculiarità, il contratto di somministrazione si inserisce nel più ampio contesto del mercato del lavoro,offrendo una soluzione alternativa alle tradizionali forme di assunzione e rispondendo alle esigenze di flessibilità richieste da un’economia sempre più dinamica.
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